CODICE DEOTOLOGICO AUTOREGOLAMENTATO

 

                                                                  PREMESSA

Lo Studio Professionale dott. Pietro Fulciniti (d’ora in poi indicato come Studio) intende instaurare con i propri Clienti un rapporto fondato sulla massima trasparenza, a salvaguardia dei reciproci diritti e doveri. Le norme di autoregolamentazione che seguono sono, vincolanti per il titolare dello Studio e vengono portate a conoscenza dei soggetti (PMI) che intendano conferirgli un incarico, a qualsiasi titolo; per gli altri professionisti, collaboratori esterni dello Studio, sono invece vincolanti le regole deontologiche previste da ciascun Ordine professionale.

 

                                               PRINCIPI E NORME GENERALI

 

Art. 1 – Lo Studio, nell’esercizio dell’attività di consulenza e assistenza a favore delle PMI, opera in piena autonomia, senza condizionamenti esterni che possano danneggiare il decoro del professionista.

Art. 2 – Al titolare dello Studio, e agli altri professionisti esterni che vi collaborano, sono richiesti probità e decoro nell’approccio con il Cliente. Lo svolgimento degli incarichi professionali é improntato alla massima lealtà, correttezza e fedeltà verso il Cliente. E’ loro compito applicare la diligenza richiesta per ogni singola prestazione.

Art. 3 – Nell’applicazione della tariffa professionale, lo Studio tiene conto della condizione economica del Cliente e fa sì che la remunerazione non possa eccessivamente gravare sul bilancio dell’azienda. Può accettare pagamenti dilazionati e, comunque, sempre commisurati alla quantità e qualità delle prestazioni. Non può accettare la cessione di crediti vantati dal Cliente nei confronti di terzi.

Art. 4 – Nessun incarico in violazione della legge penale o di altre norme poste a tutela della dignità, della libertà e della sicurezza altrui, può essere accettato dallo Studio.

Art. 5 – Lo Studio non accetta incarichi, né li prosegue, quando abbia la consapevolezza di non poterli adempiere adeguatamente.

 

                                                     RAPPORTI CON I CLIENTI

 

Art. 6 – Il rapporto instaurato con il Cliente ha natura fiduciaria.

Lo Studio accetta incarichi di consulenza e assistenza sulla base di un formale contratto concluso con il Cliente. In esso sono riportati la durata, tutte le condizioni e i costi per accedere alle prestazioni professionali. Per tutta la durata dell’incarico, il contratto è irrevocabile, né può subire modifiche se non per espressa volontà delle parti che lo hanno sottoscritto.

Con il conferimento dell’incarico, il Cliente è informato che l’obbligazione che assume lo Studio può essere – a seconda della tipologia della prestazione – di «mezzi» o di «risultato», avendo la prima come oggetto solo un comportamento professionalmente adeguato, e la seconda il risultato che il Cliente ha diritto di conseguire.

Art. 7 – E’ in facoltà dello Studio chiedere acconti sull’onorario, in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale riportato nel contratto. Le spese, che il titolare dello Studio deve affrontare per conto del Cliente, sono da questi anticipati, e l’eventuale saldo é corrisposto al professionista in sede di presentazione della relativa documentazione.

Art. 8 – Lo Studio si astiene dall’accettare incarichi che possano determinare conflitto d’interesse con altro Cliente. 

Prima dell’assunzione dell’incarico professionale, lo Studio illustra al Cliente, verbalmente o per iscritto, i problemi tecnici essenziali e le eventuali difficoltà. E’ tenuto, nel corso del rapporto, a informarlo sullo svolgimento dell’incarico quando lo ritenga opportuno o quando il Cliente lo richieda.

Art. 9 -  Tutte le informazioni acquisite dallo Studio, durante l’espletamento dell’incarico, sono da considerasi riservate e vincolate al segreto professionale.

Art. 10 – Lo Studio può inserire, nello schema di contratto da sottoporre alla firma del Cliente, la clausola in forza della quale, il mancato o tardivo pagamento di quanto dovutogli a titolo di onorario, spese e competenze, ne legittima la richiesta al giudice di un provvedimento (decreto ingiuntivo o sentenza).

Nello stesso contratto le parti s’impegnano a indicare, quale Foro competente a decidere ogni controversia che dovesse insorgere tra lo Studio e il Cliente, quello di Roma.

Prima d’intraprendere le vie giudiziarie, lo Studio invia con plico raccomandato a. r. o ritualmente notifica al Cliente un atto di diffida a provvedere entro il termine non inferiore a giorni quindici dal ricevimento della diffida.

Art. 11 – All’atto di cessazione del rapporto professionale, lo Studio restituisce la documentazione originale ricevuta dal Cliente o comunque formata o acquisita nello svolgimento dell’incarico. La ritenzione dei documenti da parte dello Studio è consentita per il tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti.

 

                       RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI, I VARII ENTI E I COLLEGHI

 

Art. 12 – Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione, le banche e i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (CONFIDI), con i quali intrattiene contatti per motivi professionali, lo Studio mantiene un condotta improntata a chiarezza e rispetto delle reciproche attribuzioni. Fornisce loro ogni collaborazione nell’interesse del Cliente.

Art. 13 – Lo Studio, non può, prima del formale conferimento dell’incarico di consulenza disgiunta o congiunta all’assistenza, utilizzare i dati personali del Cliente ricevuti in via riservata. Il trattamento degli stessi dati deve, comunque, avvenire in conformità alla normativa di riferimento e previa espressa autorizzazione dell’interessato.

Art. 14 – Il comportamento dello Studio nei confronti dei colleghi s’ispira al principio della solidarietà, anche in vista del raggiungimento dell’obiettivo di migliorare il livello della professione nell’interesse precipuo del Cliente.

 

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