LA GARANZIA PRESTATA DAI CONSORZI O COOPERATIVE FIDI - CONFIDI
L’imprenditore, che per scelta o necessità aziendali desidera o è costretto ad accedere al credito bancario, non sempre è in grado di disporre delle garanzie richieste per la concessione del finanziamento. Non possedendo beni immobili, né persone fisiche o società disposte ad avallarne la richiesta, egli sarebbe tagliato fuori da ogni possibilità di acquisire tali risorse. Per sopperire all’assenza di tale indefettibile requisito, il legislatore è intervenuto creando degli appositi organismi di diritto privato.
I Consorzi e le Cooperative di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) rappresentano, nel nostro sistema finanziario assicurativo il tertium genus, ponendosi accanto alle banche e alle compagnie di assicurazione. Previsti e disciplinati dall’art. 13 del decreto legge n. 269/2003, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché da norme successive, i CONFIDI sono diventati, nel breve volgere di tempo, lo strumento idoneo a far crescere l’impresa italiano, consentendole il facile accesso al credito. Sotto il profilo della struttura organizzativa, i CONFIDI raggruppano una pluralità di micro, piccole e medie imprese, le quali, mediante il versamento di contributi, danno luogo alla nascita dell’apposito Fondo di garanzia comune che viene utilizzato per fornire quelle garanzie richieste dalla banche a fronte della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Ne discende che – nell’attuale momento di crisi economico-finanziaria – le aziende sarebbero fortemente penalizzate dal punto di vista dell’approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei loro piani, se non ci fossero i CONFIDI disposti a prestare la sopra ricordata garanzia.
Non tutte le aziende vengono ammesse, in qualità di soci, ai Consorzi o Cooperative: è necessario possedere ulteriori requisiti, quali l’assenza di segnalazioni pregiudizievoli e i bilanci degli ultimi due/tre anni in attivo. Quando vi ricorrono le predette condizioni, lo Studio provvede:
a) alla domanda di finanziamento alla banca;
b) all’iscrizione dell’azienda cliente al Consorzio o Cooperativa di garanzia, previa valutazione comparativa delle condizioni economiche offerte dalla banche mutuanti convenzionate con il CONFIDI stesso,
c) alla predisposizione del relativo «Piano di ammortamento» e allaraccolta della documentazione di rito;
d) alla contestuale o successiva richiesta di garanzia CONFIDI.