IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

 1 -      Le fonti normative, il tipo di garanzia, le finalità

Istituito con legge n. 662 del 1996, il Fondo trova disciplina nella legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministero dello Sviluppo economico, presso la quel è stato istituito, ne ha affidata la gestione alla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito centrale s. p. a. Se alla garanzia presta dai Cofidi si somma a quella rilasciata dal Fondo, quest’ultima è considerata come «controgaranzia». Con il Fondo di garanzia, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in sostanza, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Essa può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

2 – I soggetti destinatari e l’entità della garanzia

Le PMI in possesso dei parametri dimensionali stabiliti dalla normativa comunitaria, giudicate «sane» sotto il profilo economico-finanziario, iscritte al Registro delle imprese, appartenenti a qualsiasi settore, fatta eccezione per l’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie. Nel trasporti sono ammissibili solo le imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca. Inoltre vi possono accedere  le start up innovative e gli incubatori certificati. La garanzia massima accordata ammonta all’80% del finanziamento concesso.

3 –  Le operazioni ammissibili e le finalità

La garanzia riguarda:

a) qualsiasi operazionimedio-lungo termine, per acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi, tutto a fronte di investimenti  materiali e immateriali, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore;

b) altre operazioni: breve termine, consolidamento, fidejussione, finanziamenti a medio lungo termine per liquidità, ecc.

Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

4 - Controgaranzia COSME-EFSI

Il Fondo istituito presso Ministero dello Sviluppo economico hasiglato con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) un accordo per l’utilizzo delle controgaranzie COSME -  Competitiveness of small and medium size enterprises (Competitività delle piccole e medie imprese) , uno strumento che usufruisce del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI), istituito ai sensi del Piano Investimenti per l’Europa.
In seguito alla sottoscrizione dell’accordo, a partire dal 25 gennaio 2016, le domande di Controgaranzia presentate al Fondo dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia potranno beneficiare della controgaranzia rilasciata da COSME – EFSI. L’accordo di controgaranzia ha la durata di un anno e consentirà al Fondo di Garanzia di sostenere finanziamenti per oltre 1 miliardo di Euro.

Sono ammissibili alla Controgaranzia COSME – EFSI le domande di Controgaranzia ammesse all’intervento del Fondo ex lege 662/96 relative a finanziamenti, a favore delle PMI italiane, aventi In seguito alla sottoscrizione dell’accordo, a partire dal 25 gennaio 2016, le domande di Controgaranzia presentate al Fondo dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia potranno beneficiare della controgaranzia rilasciata da COSME – EFSI. L’accordo di controgaranzia ha la durata di un anno e consentirà al Fondo di Garanzia di sostenere finanziamenti per oltre 1 miliardo di Euro.

Sono ammissibili alla Controgaranzia COSME – EFSI le domande di Controgaranzia ammesse all’intervento del Fondo ex lege 662/96 relative a finanziamenti, a favore delle PMI italiane, aventi le seguenti caratteristiche: 

a) durata minima pari a 12 mesi; 
b) importo massimo pari a euro 150.000,00; 
c) finalità relativa sia al capitale circolante sia all’investimento (escluso il consolidamento di passività a breve). 

 

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