GLI EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA
La «segnalazione» alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia preclude - com’è noto - all’imprenditore di accedere ai finanziamenti necessari allo svolgimento della sua attività, spesso ne è causa diretta di turbativa nei processi produttivi, costringendo l’azienda a uscire dal mercato. Se la ratio di tale strumento è la tutela del risparmio, impedendo l’eccessiva rischiosità del credito concesso ai propri clienti, non sempre però la banca, con cui l’impresa intrattiene rapporti, procede alla segnalazione in conformità al «Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in teme di credito al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti», previsto dall’art. 117 del d. leg. n. 196/2003 e sottoscritto da vari organismi portatori di interessi diffusi. In tutti i casi, frequenti nella realtà, di «segnalazione errata» sono dunque attivabili rimedi a vario livello, volti all’accertamento della duplice responsabilità della banca: «contrattuale» per lesione dei canoni racchiusi nel codice civile e afferenti alla correttezza (art. 1175), diligenza (art. 1176, secondo comma), buona fede (art. 1375); «extracontrattuale» in conseguenza del danno ingiusto patito dall’imprenditore (art. 2043). All’accertamento positivo della responsabilità segue - secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità – il risarcimento sia del danno emergente, sia del lucro cessante (art. 1223 c. c.), liquidabile anche cin i criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c. c.
Gli Avvocati dello Studio Professionale dott. Pietro Fulciniti sono in grado di apprestare la migliore consulenza in materia e di porre in essere le eventuali azioni necessarie alla tutela dei diritti dell’imprenditore danneggiato.
Le aziende interessate sono pregate di riempire il sottostante Form: riceveranno immediata e non impegnativa risposta.