CINQUANTACINQUE MILIARDI DI EURO

E' la spesa complessiva prevista dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (G. U. 19 maggio 2020, n. 21/L), approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 maggio dopo le polemiche e il malcontento suscitati dal «Decreto Liquidità», varato dal Governo lo scorso mese di aprile. Alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” sono destinati 15 miliardi di euro. Il provvedimento, che contiene 253 articoli, merita, in questa sede, una breve trattazione per quanto riguarda la parte relativa alle misure a sostegno delle imprese.

L'art. 25 regola i contributi a fondo perduto riservati alle imprese che nel 2019 hanno fatturato fino a cinque milioni di euro. E' del tutto evidente che vi rientrano tutte le micro e piccole imprese artigiane, commerciali ed agrarie nonché alcune medie imprese. L'entità del sussidio varia da un minimo di mille a un massimo di 50 mila euro. L'ulteriore condizione per fruire dell'aiuto è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa – con esclusione delle società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2019 – nel mese di aprile del corrente anno sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nello stesso periodo del 2019.

L'altra esclusione dal beneficio riguarda le aziende la cui attività è cessata alla data del 31 marzo scorso.

Per calcolare l'ammontare del contributo occorre dividere le imprese beneficiarie in tre scaglioni:

a) venti per cento per le imprese che nel 2019 hanno avuto un fatturato inferiore e euro 400 mila;

b) quindici per cento per le imprese nel 2029 registrato un fatturato superiore a euro 400 mila e fino a un milione di euro;

c) dieci per cento per le imprese che sempre nel suddetto periodo hanno conseguito ricavi con ricavi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro.

Il successivo art. 26 - rubricato come «Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni» - contempla delle misure a favore delle s. p. a. - s. a. p. a. - s. r. l. - s. r. l. s. - società cooperative (con esclusione degli intermediari finanziari e delle società di partecipazioni), aventi sede legale e amministrativa in Italia.

Ciascune delle nominate società deve soddisfare le seguenti condizioni:

l'ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019 deve essere superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;

abbia subito, in conseguenza del Covid-19, nei mesi di marzo e aprile del corrente anno una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo steso periodo del 2019, in misura non inferiore al 33%;

abbia deliberato ed eseguito fra l'entrata in vigore del decreto legge e il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento ed integralmente versato.

Ulteriori condizioni sono previste per fruire, le prefate società, del credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, o per emettere obbligazioni o titoli di debito sottoscritti dal «Fondo Patrimonio PMI» istituito ai sensi del comma 10 dello stesso articolo. In sostanza, si tratta, di un impegno – definito dal ministro Gualtieri – senza precedenti, che dovrà favorire la «ricapitalizzazione», consentendo allo Stato di entrare nel capitale delle società che ne faranno richiesta, tramite la Cassa Depositi e Prestiti.

Altri articoli del decreto legge contengono disposizioni in materia di versamento dell'IRAP e provvidenze destinate agli ammortizzatori sociali che servono per pagare gli stipendi dei lavoratori lasciati a casa o che lavorano a orario ridotto a causa della crisi; la riduzione della componente fissa delle bollette (come i costi per la gestione del contatore), pagate dalle PMI; il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso delle aziende, affitto di esse e cessione del credito, ecc.

Il decreto del Governo, in vigore dopo la sua pubblicazione sulla G. U., sarà convertito in legge, e potrà, in quella sede, subire degli emendamenti che possono incidere sulla sostanza. E' opportuno precisare che il quadro normativo fissa alcune modalità operative degli interventi, da stabilire con decreto del ministero dell'Economia e, ove necessario, sottoporre all'esame ed approvazione della Commissione europea.

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L'asettica esposizione di dati, numeri e condizioni ricavati dal provvedimento legislativo deve portare a delle considerazioni, che desideriamo affidare agli imprenditori.

La somma stanziata di euro 15 miliardi di euro è da sommare ai 25 miliardi di euro destinati alle aziende dal precedente decreto liquidità, per un totale di 40 miliardi di euro. Somme ragguardevoli, mai prima messe a disposizione del sistema produttivo italiano. Quale stimolo può ricevere ciascun destinatario dei finanziamenti nell'attuale recessione cui sta andando incontro il Paese, travolto dall'epidemia del Covid-19, è un argomento da trattare, sia pure, sinteticamente in questo sito. Intanto uno sguardo alla «ripartenza» di alcune attività iniziata il 18 maggio. Comprensibile lo stato d'animo di chi ha ridato avvio alle varie attività sospese a causa della pandemia, accompagnato dall'incertezza economica: prevedibile la scarsa «domanda» di beni e servizi cui si accompagna una limitata «offerta» imposta dalla misure di distanziamento fisico adottate dal Governo. In tale situazione, definita «economia di guerra», le previsioni non sono facili; e tuttavia bisogna – in prospettiva – programmare una crescita, guardare al modello di sviluppo compatibile con la politica economica e monetaria espansiva, traducibile nell'intervento pubblico a sostegno non soltanto delle imprese, concedendo loro finanziamenti a tassi d'interesse che favoriscano gli investimenti, ma anche delle famiglie stimolandole a un maggior consumo.

40 milioni di euro: una somma cospicua che, come dicevamo, non ha un precedente, almeno in Italia. Spetta alle aziende e, segnatamente alle PMI, approfittare dell'occasione per investire in funzione della crescita nei più svariati settori della produzione di beni e servizi; ma anche la «mano pubblica», con altri investimenti, aventi un effetto moltiplicativo,deve contribuire allo sviluppo del Paese.

A questo punto una domanda – che rivolgiamo agli imprenditori da oltre dieci anni - è d'obbligo: le dinamiche da porre in essere in funzione della programmazione del cambiamento, foriero di crescita aziendale, necessitano di conoscenze tecniche che vanno al di là di quelle possedute dal singolo imprenditore? Per questo Studio la risposta non può che essere affermativa. Sarebbe illusorio credere che le micro e piccole imprese, ma anche molte delle medie imprese, possano fare a meno di seri ed esperti professionisti in grado di supportarle in talune decisioni che richiedono un bagaglio di conoscenze economiche, finanziarie, giuridiche, ecc., non sempre possedute da chi sta al vertice di una azienda.

maggio 2020

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