In questa pagina raccogliamo le domande più frequenti che gli Imprenditori, quotidianamente, rivolgono allo Studio e le risposte puntuali del dott. Fulciniti.
1 – La prima consulenza a distanza richiesta dall’Imprenditore fa sorgere l’obbligo di proseguire nel rapporto con lo Studio?
R. Il tipo di prestazione professionale (parere scritto e motivato), non comporta alcun obbligo in capo al richiedente:
2- La consulenza – previo appuntamento nello Studio in Via Tripoli 20 a Roma - oltre al pagamento dell’onorario preventivamente comunicato all’Imprenditore, impegna costui a sottoscrivere un contratto di collaborazione esterna con lo Studio stesso?
R. Assolutamente NO. L’onorario da corrispondere alla fine della prestazione professionale, maggiorato dell'i. v. a. 22% e del contributo c. p. a., pari al 4%), non pone a carico dell’Imprenditore altri obblighi; anzi, qualora venisse conferito incarico professionale allo Studio, l’onorario già pagato verrebbe detratto dall’onorario previsto dal relativo contratto.
3 – Con la sottoscrizione del contratto quali sono le reciproche obbligazioni?
R. L’incarico professionale – da formalizzare con contratto – può essere di due tipi: di consulenza e assistenza o soltanto di consulenza. Il contratto, a sua volta, può trovare disciplina negli artt. 2229 e seg. del codice civile, nel caso di prestazione di un’opera o servizio: esempio: la realizzazione di un progetto aziendale per il quale è richiesta la presenza del project manager che ne assume la responsabilità. L’obbligazione in capo allo Studio è di compiere l’opera o il servizio; quella in capo all’Imprenditore è di pagare il compenso convenuto. Il rapporto può trovare inoltre disciplina anche negli artt. 1703 e ss del c. c. nel caso di conferimento di mandato con rappresentanza, in forza del quale lo Studio compie atti giuridici in nome e per conto dell’imprenditore dietro compenso pattuito dalla parti contrattuali.
4 – Il rapporto/contratto fra lo Studio e l’Imprenditore può essere sciolto unilateralmente?
R. La legge prevede (art. 2237 c. c.) – nel caso in cui il contratto abbia come oggetto la prestazione di un’opera o di un servizio – che l’Imprenditore/cliente possa recedere dal contratto in ogni momento e senza motivazione, pagando alla controparte (lo Studio, nel caso di specie) il compenso per l’opera svolta fino al giorno del recesso e rimborsandogli le eventuali spese; lo Studio invece può recedere solo per giusta causa conservando il diritto al compenso per l’opera o il servizio svolto fino al giorno del recesso e al rimborso delle eventuali spese. Nel caso di mandato con rappresentanza, conferito per un tempo determinato, la revoca obbliga i mandate/Imprenditore, ai sensi dell’art. 1275 c. c., a risarcire i danni subiti dallo Studio da quantificare il sede di conclusione del contratto stesso; la rinunzia al mandato, senza giusta causa, obbliga lo Studio a risarcire i danni subiti dall’Imprenditore (art. 1727 c. c.).
5 – La documentazione necessaria per lo svolgimento del mandato con rappresentanza può essere acquisita direttamente dallo Studio presso gli uffici della pubblica amministrazione?
R. Generalmente tutti i documenti - di cui all’elenco che sarà consegnato all’Imprenditore contestualmente o subito dopo la firma del contratto di mandato - sono rimessi allo Studio/mandatario, a cura dell’Imprenditore/mandante, nei tempi e con le modalità previsti dal contratto stesso. Tuttavia, lo Studio, su richiesta dell’altra parte contrattuale, può acquisire i seguenti atti: a) atto costitutivo e statuto della società; visura camerale, catastale e ipotecaria; b) bilanci sociali. Può, altresì, redigere: a) il Piano aziendale; b) relazione presentazione dell’azienda. Per lo svolgimento di dette attività è richiesta la costituzione di un apposito Fondo cui attingere per le relative spese e competenze.
6 – Quali requisiti deve possedere l’imprenditore per accedere al credito riservato alle PMI?
R. Il presupposto per accedere ai finanziamenti riservate alle PMI è costituito dalle caratteristiche dell’Impresa qualificata, ovviamente, come micro, piccola o media, secondo i parametri stabiliti dalla normativa dell’U. E..
7 – Come procede lo Studio al fine di consentire l’accesso al credito riservato alle imprese?
R. Lo Studio – formalizzato il contratto di mandato con rappresentanza - si fa carico di redigere il Piano aziendale dietro pagamento dell'onorario pattuito, e poi si obbliga di ricercare, con la massima sollecitudine e diligenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, il canale finanziario idoneo a concedere il finanziamento necessario all’Imprenditore a realizzare il progetto previamente esaminato o elaborato dagli esperti dello Studio medesimo. Si obbliga altresì di confrontare le condizioni economiche offerte (fattibilità del finanziamento) e i costi (spread) e, nell’interesse esclusivo dell’Imprenditore, di scegliere quelli più vantaggiosi, sottoponendogli il relativo Piano di ammortamento.
8 – Qualora la banca mutuante dovesse richiedere garanzie per la concessione del finanziamento, lo Studio è in grado di reperirle secondo la normativa vigente?
R. Per la realizzazione di qualsiasi progetto aziendale, valutata la necessità di offrire alla banca mutuante la garanzia personale, lo Studio segnala all’Imprenditore quale Confidi - previa ricerca e comparazione dei costi - possa offrire garanzia sino all’80% del finanziamento, magari con l’accesso all’apposito «Fondo di garanzia» costituito presso il ministero delle Sviluppo Economico.
9 – In caso di mancata concessione del finanziamento, l’onorario convenuto con lo Studio in che misura deve essere corrisposto?
R. L’istruzione dalla pratica di finanziamento – preceduta dalla valutazione del progetto da finanziare in funzione della sua realizzazione – ha dei costi elencati nella prima pagina di questo Portale. Eccetto i predetti costi, nessun' altro onorario sarà corrisposto allo Studio in caso di respingimento della domanda di garanzia o di finanziamento.