IL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO
Allo scopo di favorire l’accesso al credito degli imprenditori, il decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 prevede la possibilità di offrire in pegno alla banca mutuante i propri beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa. E’ il «Pegno mobiliare non possessorio», si cui viene costituita la garanzia per ottenere un finanziamento. La peculiarità è che i beni mobili – esclusi quelli registrati – rimangono di proprietà dell’azienda che li può utilizzare. Possono costituire garanzia anche i beni futuri a condizione che ne sia determinato il valore complessivo.
In attesa che venga adottato il decreto attuativo e istituito il «Registro dei pegni non possessori», possiamo anticipare alcune caratteristiche del nuovo strumento di garanzia per il creditore (esempio la banca mutuante), il quale può:
- vendere il bene su cui è costituto il pegno, trattenendo il corrispettivo corrispondente alla garanzia e restituendo l’eccedenza al debitore;
- riscuotere i crediti oggetto di pegno fino alla concorrenza della somma garantita;
- affittare eventualmente il bene stesso, trattenendo i canoni fino a concorrenza della somma garantita;
- ove espressamente previsto dal relativo contratto, appropriarsi del bene oggetto di garanzia.