LE NECESSITA' AZIENDALI E LA SCELTA DEL FINANZIAMENTO

Quando per scelta ponderata l’imprenditore ritiene necessario integrare le fonti interne di finanziamento con fonti esterne, così da poter dare sviluppo alla propria azienda, il ventaglio delle possibilità di usufruirne non è illimitato. Il capitale di credito acquisibile in banca è, tradizionalmente, quallo che attrae di più la piccola e media imprenditoria. Valutandone l’impiego e la durata del contratto di finanziamento, il capitale concesso assume la caratteristica: a)  del debito a «breve termine», in cui rientra, ad esempio, l’apertura di credito in conto corrente; b) del debito a «medio o lungo termine», che comprende il mutuo di cui ci occuperemo più diffusamente stante la procedura complessa che prevede più fasi: istruttoria delle richiesta, analisi economico-finanziaria dell’impresa, erogazione del finanziamento. I contratti sopra ricordati sono definiti «tipici», disciplinati dal codice civile; ma il finanziamento – concesso anche da Società finanziarie -  conosce altre forme regolamentate da contratti «atipici»

1 – Il mutuo ipotecario.

Il mutuo, secondo la definizione del codice civile (art. 1813 ss.), è il contratto con il quale una parte, detta mtuante (di regola la banca), consegna all'altra, detta mutuataria, una quantità di danaro con l'obbligo di quest'ultima a restituirlo nel termine fissato dalle parti o dal giudice. Come forma più diffusa di finanziamento, il mutuo trova vasto impiego nei rapporti economici. Il capo VI, titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con d. lg. n. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni, regola le particolari operazioni di credito.

La Sezione I contempla:

a) il credito fondiario definito come il finanziamento a medio e lungo termine concesso dalle banche e garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili (art. 38): tipico è il credito (o mutuo) edilizio, concesso alle imprese edili (costituite anche in forma cooperativa) ed erogato progressivamente con la stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile finanziato;

b) il credito alle opere pubbliche (art: 42), destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità da parte di soggetti pubblici o privati, nel qual caso il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da un atto normativo o amministrativo (legge o provvedimento della pubblica amministrazione.). A garanzia del finanziamento sono previsti sia il privilegio sia l'ipoteca sugli immobili di proprietà del mutuatario.

La Sezione II prevede il credito agrario e peschereccio: il primo ha come oggetto la concessione di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche, e a quelle ad esse connesse o collaterali; il secondo credito ha come destinatarie le attività di pesca e acquacoltura, e quelle sempre ad esse connesse o collaterali, quali, prevalentemente, l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti. Lo strumento finanziario impiegato nelle operazioni di credito agrario e peschereccio può essere la cambiale («agraria» e «pesca»), la quale deve indicare lo scopo del finanziamento, le relative garanzie offerte dal soggetto finanziato, il luogo dell'attività finanziata (art. 43). Entrambi i finanziamenti, anche a breve termine, possono trovare garanzia reale nel privilegio legale, gravante sui beni mobili dell'impresa finanziata (frutti, prodotti, bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine attrezzi, ecc, acquistati con il finanziamento concesso, nonché crediti derivanti dalla vendita dei predetti beni) e nell'ipoteca sui beni immobili dell'impresa stessa (art.44).

2 (segue) – Il finanziamento chirografario.

La fonte normativa che disciplina il mutuo ipotecario si estende al finanziamenti  chirografario.La peculiarità del tipo di finanziamento - classificato come a «medio termine», da estinguere, normalmente, entro 120 mesi - risiede nel fatto che esso non è assistito - a differenza del credito ipotecario - da garanzia reale quale l'ipoteca; né le parti concludono un contratto di anticresi (art. 1960 e ss. del c. c.): la garanzia di base è costituita dalla firma (chirografo), apposta da mutuatario sul contratto di mutuo. Tuttavia, il mutuante può chiedere ulteriori garanzie personali da parte di terzi. Il mutuo chirografario accordato alle imprese può avere più finalità: può servire per disporre di liquidità, ma anche per l'acquisto di scorte o di beni durevoli (macchinari, impianti industriali, ecc.).

3 – Il finanziamento in leasing.

Il leasing - mutuato dall'esperienza giuridica e dalla prassi negoziale anglosassone e nordamericana - viene considerato un contratto atipico per il fatto che esso non trovi disciplina nel codice civile. Tuttavia, la definizione dell'istituto - limitatamente ad alcune funzioni - è contenuta nell'art. 17 della legge n. 183 del 1976, il quale recita: «Per operazioni di locazioni finanziarie si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito». Lo schema contrattuale - alla luce dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 259 del 1993 (Ratifica della Convenzione di Ottawa sul «Leasing internazionale finanziario» del 28 maggio 1988 - è il seguente: a) l'utilizzatore (lessee o conduttore) sceglie il bene ed il relativo fornitore senza fare primario affidamento sulla capacità di giudizio del concedente (lessor o locatore); b) il bene è acquistato dal concedente in collegamento con un contratto di leasing, stipulato o da stipulare tra concedente ed utilizzatore di cui il fornitore è a conoscenza; c) i canoni fissati nel contratto di leasing sono calcolati tenendo conto in particolare dell'ammortamento di tutto o di una parte sostanziale del costo del bene.

Da quanto precede si può affermare che il leasing - che si connota per la sua tipizzazione sociale e per la rilevanza che ha nei rapporti fra imprenditori - è un contratto che si colloca fra la «locazione» e la «vendita con riserva di proprietà».

4 (segue) - Le Tipologie

A - Leasing mobiliare

La fattispecie contrattuale può essere inquadrata nel leasing di consumo che, avendo riguardo al profilo soggettivo e all'utilizzazione del bene annovera sia il leasing industriale sia quello professionale, il quale, invero, può presentare della analogie con il leasing i cui beni sono impiegati per soddisfare esigenze diverse da quelle aziendali. Il negozio in esame si struttura, precipuamente, come contratto concluso nell'esercizio dell'impresa e quindi corrispondente alle dinamiche imprenditoriali.

B - Leasing immobiliare

Il carattere precipuo del leasing immobiliare risiede nella struttura del corrispettivo che l'utilizzatore paga al concedente, e che può variare a seconda del modo in cui viene determinato. Il prezzo di acquisto può essere inferiore al valore residuo del bene (in tal caso si verrebbe a configurare una vendita a rate con riserva della proprietà, e l'acquisto definitivo della proprietà da parte del lessee è determinato dalla considerazione economica del valore dell'immobile, decisamente superiore al prezzo previsto per l'esercizio di tale opzione), ma può essere anche rapportato al valore che il bene stesso avrà sul mercato ala scadenza del contratto (nel qual caso si ritiene che i canoni pagati siano il corrispettivo del godimento e, pertanto, l'istituto viene inquadrato nella figura della locazione).

C (segue) – Destinazione

Il leasing immobiliareè destinato alla costruzioni o all’acquisto di beni immobili strumentali all’attività dell’impresa. Ne elenchiamo alcuni:

a) capannoni industriali;

b) edifici artigianali;

c) immobili commerciali;

d) laboratori;

e) magazzini;

f) uffici.

5 - Finanziamento «Grandi Progetti»

E’ operativa la Sezione Speciale BEI (Banca Europea degli Investimenti) del Fondo di garanzia che consentirà di attivare finanziamenti per almeno 500 milioni di euro concessi da BEI, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti di ricerca e innovazione industriale da parte di imprese di qualsiasi dimensione.

Costituita nell’ambito del “Risk sharing finance facility per l’innovazione industriale”, iniziativa congiunta di Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’economia e delle finanze e BEI, la Sezione speciale garantisce un portafoglio di finanziamenti concessi da BEI con una copertura massima del 20%, fino a un importo di 100 milioni di euro.

 

 

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